CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

In via preliminare la cancellazione produce l’effetto della estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti.
In caso di sopravvenienze passive o di debiti non soddisfatti i soci possono essere chiamati a rispondere solo e sempre nei limiti della responsabilità limitata e quindi nello specifico solo nel caso in cui abbiano percepito somme dalla liquidazione.
Restano salve le ipotesi di responsabilità del liquidatore per mala gestio e dei soci nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione e resta ferma, altresì, la possibilità, nell’anno successivo alla cancellazione, in base all’art. 10 legge fallimentare, di dichiarare il fallimento della società anche su segnalazione del giudice del registro investito della richiesta di "cancellazione della cancellazione" .

In merito alla responsabilità del liquidatore l'art. 2495, comma 2, c.c. presuppone la riconducibilità del mancato pagamento del creditore alla colpa o al dolo del liquidatore. Pertanto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è onere del creditore che agisce in responsabilità contro il liquidatore provare che nel bilancio finale di liquidazione era presente una massa attiva sufficiente a soddisfare il suo credito che è stata indebitamente ripartita tra i soci, ovvero che l’incapienza del patrimonio sociale, rappresentato nel bilancio finale, è dovuta alla condotta dolosa o colposa del liquidatore.

Il creditore che agisce in responsabilità contro il liquidatore deve provare (con una causa lunga e complessa) che nel bilancio finale di liquidazione era presente una massa attiva sufficiente a soddisfare il suo credito che è stata indebitamente ripartita tra i soci, ovvero che l’incapienza del patrimonio sociale, rappresentato nel bilancio finale, è dovuta alla condotta dolosa o colposa del liquidatore.
Ne deriva che il creditore insoddisfatto può agire contro il liquidatore solo a condizione che il mancato pagamento del credito vantato sia dipeso da colpa del liquidatore e non già da una oggettiva e mera impossibilità di estinguere il debito della società per incapienza del patrimonio sociale. I creditori, pertanto, possono ottenere una condanna del liquidatore nei limiti del patrimonio sociale che sarebbe dovuto servire a soddisfare le loro ragioni e che invece è stato destinato ad altri scopi.
In linea di principio non si può ritenere escluso il fenomeno successorio nei debiti allorché manchi un residuo attivo da ripartire tra i soci, ma in tal caso si tratterebbe di un debito che, pur persistente e gravante sui soci, non potrebbe essere azionato, in mancanza di responsabilità dei soci medesimi dovuta al tipo di società.