RICERCA BENI DA PIGNORARE - ISTANZA EX ART. 492-BIS C.P.C

L’istanza ex art. 492-bis c.p.c.

Con l’emanazione del D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162) il legislatore ha introdotto nel codice di procedura civile l’art. 492-bis recante “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.

La norma dispone che su istanza formulata dal creditore che sia munito di titolo esecutivo ed atto di precetto, il Presidente del Tribunale possa autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Verificata la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, il Presidente del Tribunale autorizza l’Ufficiale Giudiziario ad accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, dell’anagrafe tributaria e degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Il creditore munito della suddetta autorizzazione può, inoltre, ai sensi dell’art. 155-quinques disp. att. c.p.c., ottenere direttamente dai gestori delle banche dati tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose o crediti da sottoporre a pignoramento notificando il su menzionato provvedimento autorizzativo ex art. 492-bis c.p.c. ai gestori delle banche dati.